Hai dei vecchi gioielli d'oro che non usi più? Da noi puoi trasformare il loro valore in denaro. Ritiriamo anelli, bracciali, collane, spille, anche se danneggiati. Stimiamo subito il valore degli oggetti in base alla quotazione dell'oro sul mercato. Il pagamento è immediato, con bonifico bancario o assegno.
Acquistiamo oggetti in argento di qualsiasi forma, come posate, vassoi, zuccheriere, cucchiaini, gioielli, medagliette o monete. La valutazione viene fatta al momento e il pagamento è immediato. Non importa se gli oggetti sono graffiati o danneggiati.
Da noi puoi vendere anche i lingotti d'oro puro e le monete d'oro, come Sterline, Krugerrand sudafricani, Marenghi. Siamo infatti Operatori Professionali in Oro autorizzati dalla Banca d'Italia a commercializzare oro da investimento.
Art.1 lettera a) Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 "Nuova disciplina del mercato dell'oro":
l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco.
con riferimento all’ Art. 10 n° 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, l’operazione di acquisto da parte di un privato di oro da investimento è esente IVA.
La vendita di oro da investimento può generare il conseguimento di un reddito imponibile, laddove si verifichi una plusvalenza (“capital gain”), che la legislazione italiana sottopone a tassazione con l'applicazione di un'imposta sostitutiva (lettera c-ter, art 67, Tuir). Le plusvalenze in questione sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito all'atto della vendita dell’oro da investimento ed il costo sostenuto quando si è acquistato l’oro da investimento. In mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione (articolo 68, comma 7, lettera d del Tuir). La plusvalenza eventualmente realizzata deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui viene incassato il corrispettivo, nel quadro "RT Tassazione delle plusvalenze nel regime di dichiarazione" e tassata all'aliquota corrispondente. Non è possibile scegliere l'opzione più conveniente qualora si sia effettivamente in possesso della documentazione di acquisto.
Lira è da sempre specializzata nel recupero, nell'affinazione e nel commercio dei metalli preziosi, nella vendita dei semilavorati e delle attrezzature per orafi.
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